Art. 4.
(Registro dei lavoratori dello spettacolo).

      1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
      2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.
      3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative

 

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al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 1, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.